Dicembre 29, 2016

Cessione del quinto e cassa integrazione

(fonte http://finanzasulweb.it)

La cessione del quinto è un tipo di finanziamento in cui il rimborso mensile avviene con addebito diretto sullo stipendio del richiedente. L’importo massimo detraibile è di un quinto della busta paga, versato direttamente dal datore di lavoro all’istituto di credito. Niente di più automatico se prendiamo in considerazione un lavoro stabile con contratto a tempo indeterminato. Ma cosa succede se al momento della richiesta del prestito il lavoratore si trova in cassa integrazione? E se entra in cassa integrazione a cessione del quinto già in corso? Si tratta di circostanze particolari da analizzare con la dovuta calma e attenzione. Ce ne occuperemo in questa guida pratica e concisa.

Punti di contatto e attrito tra cessione del quinto e cassa integrazione

Innanzitutto, per chi avesse qualche dubbio sul funzionamento della cessione del quinto, meglio dare un’occhiata qui prima di addentrarsi nel vivo dell’articolo.

Quando il lavoro scarseggia e la popolazione occupata è superiore all’effettiva domanda, la cassa integrazione è un tipo di ammortizzatore sociale che sospende momentaneamente i dipendenti dall’obbligo della prestazione lavorativa o in alternativa riduce il contratto a tempo pieno in uno di mezza giornata. Di gran lunga preferibile alla disoccupazione, comporta comunque una decurtazione dello stipendio rispetto all’importo normale.

Essendo la cessione del quinto direttamente relazionata alla busta paga, insieme al salario diminuisce anche la solvibilità del debitore. Per di più, la cessione del quinto comporta la sottoscrizione di un’assicurazione rischio impiego. Essendo la cassa integrazione associata a una maggiore possibilità di perdere il posto di lavoro, il premio della polizza aumenterà e con esso anche il TAEG del finanziamento. Se da un lato la compagnia assicurativa può intervenire a favore del debitore in caso di insolvenza, è pur vero che la cassa integrazione ripercuote notevolmente sul finanziamento. Vediamo come.

Preclusione del credito

Qualora la condizione di cassa integrazione sia anteriore alla richiesta del prestito con cessione del quinto, la banca può decidere di non concedere il finanziamento. Infatti, in fase di istruttoria effettua le indagini necessarie per valutare il grado di sicurezza del finanziamento richiesto. Se in questo tipo di prestito la storia creditizia dell’individuo non ha alcun peso, la salute dell’azienda è invece della massima importanza. Mandare in cassa integrazione i lavoratori non è certo un segnale positivo di stabilità economica, motivo per cui la banca può negare la cessione del quinto per timore di un’insufficiente affidabilità delle quote mensili.

Riduzione della rata

Se la cassa integrazione subentra a finanziamento già erogato e comporta una riduzione dello stipendio di almeno il 33%, vi è un buon margine di negoziazione con l’istituto di credito. L’importo delle rate mensili verrà limitato, allungando la durata del contratto.

Sospensione della rata

Se la riduzione dello stipendio è maggiore del 50%, il lavoratore può beneficiare di una sospensione momentanea della rata. La compagnia assicurativa si sostituisce al cliente e diventa il debitore. In questo caso, la durata del contratto rimane invariata, con regolari pagamenti all’istituto di credito. L’assicurazione coprirà pertanto le spese del cliente, ma per un periodo limitato di tempo. La sospensione avrà di fatti termine quando il lavoratore sarà stato reintegrato o avrà trovato un altro impiego. In quest’ultimo caso, il contratto del finanziamento verrà ridefinito e applicato nel nuovo posto di lavoro. Gli interessi, tuttavia, saranno calcolati per tutto il periodo di congelamento della rata. Così facendo, terminato il regime di sospensione, il soggetto riprenderà i pagamenti, maggiorati dei relativi interessi.

Negata negoziazione

Se la riduzione dello stipendio per cassa integrazione è inferiore al 33%, non è possible alcun tipo di negoziazione. La rata mensile rimane invariata e l’onere del pagamento spetta al soggetto richiedente. Non vi è in questo caso alcun intervento da parte della compagnia assicurativa.

 

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