Dicembre 29, 2016
IMPOSTA DI BOLLO – VERSAMENTO RATEALE
(fonte http://www.ilsole24ore.com)
Adempimento:
Termine ultimo per il versamento della sesta rata al netto dell’acconto versato
Soggetti:
Sono tenuti all’adempimento i soggetti autorizzati al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale
Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F23, presso: – banche convenzionate; – agenzie postali; – concessionari della riscossione
Normativa di riferimento:
D.P.R. 26/10/1972, n. 642, art. 15
Codice tributo:
456T: Imposta di bollo – tassa sui contratti di borsa
Sanzioni:
Sanzione amministrativa: – omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo: sanzione da 1 a 5 volte l’imposta o la maggiore imposta
Riferimenti normativi sanzioni:
D.P.R. 26/10/1972, n. 642, art. 25, co. 1
Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642
Disciplina dell’imposta di bollo.
Articolo 15 – Pagamento in modo virtuale
Articolo 25 – Omesso od insufficiente pagamento dell’imposta ed omessa od infedele dichiarazione di conguaglio