Dicembre 29, 2016

IMPOSTA DI BOLLO – VERSAMENTO RATEALE

(fonte http://www.ilsole24ore.com)

Adempimento:
Termine ultimo per il versamento della sesta rata al netto dell’acconto versato

Soggetti:
Sono tenuti all’adempimento i soggetti autorizzati al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F23, presso: – banche convenzionate; – agenzie postali; – concessionari della riscossione

Normativa di riferimento:
D.P.R. 26/10/1972, n. 642, art. 15

Codice tributo:
456T: Imposta di bollo – tassa sui contratti di borsa

Sanzioni:
Sanzione amministrativa: – omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo: sanzione da 1 a 5 volte l’imposta o la maggiore imposta

Riferimenti normativi sanzioni:
D.P.R. 26/10/1972, n. 642, art. 25, co. 1

Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642
Disciplina dell’imposta di bollo.
Articolo 15 – Pagamento in modo virtuale
Articolo 25 – Omesso od insufficiente pagamento dell’imposta ed omessa od infedele dichiarazione di conguaglio

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