Gennaio 5, 2017

Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale

(fonte http://www.confimprese.it)

Legge 6 maggio 2004, n. 129
“Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004

Art. 1. – Definizioni

  1. L’affiliazione commerciale (franchising)è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
  2. Il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato in ogni settore di attività economica.
  3. Nel contratto di affiliazione commerciale si intende:
  4. a) per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili all’affiliato per l’uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l’organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il know-howdeve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;
  5. b) per diritto di ingresso, una cifra fissa, rapportata anche al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete, che l’affiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale;
    c) per royalties, una percentuale che l’affiliante richiede all’affiliato commisurata al giro d’affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche;
    d) per beni dell’affiliante, i beni prodotti dall’affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell’affiliante.

Art. 2 – Ambito di applicazione della legge

  1. Le disposizioni relative al contratto di affiliazione commerciale, come definito all’articolo 1, si applicano anche al contratto di affiliazione commerciale principale con il quale un’impresa concede all’altra, giuridicamente ed economicamente indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un’affiliazione commerciale allo scopo di stipulare accordi di affiliazione commerciale con terzi, nonché al contratto con il quale l’affiliato, in un’area di sua disponibilità, allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo svolgimento dell’attività commerciale di cui al comma 1 dell’articolo 1.

Art. 3. – Forma e contenuto del contratto

  1. Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.
  2. Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale l’affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale.
  3. Qualora il contratto sia a tempo determinato, l’affiliante dovrà comunque garantire all’affiliato una durata minima sufficiente all’ammortamento dell’investimento e comunque non inferiore a tre anni. È fatta salva l’ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.
  4. Il contratto deve inoltre espressamente indicare:
  5. a) l’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l’affiliato deve sostenere prima dell’inizio dell’attività;
  6. b) le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties,e l’eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato;
    c) l’ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall’affiliante;
    d) la specifica del know-how fornito dall’affiliante all’affiliato;
    e) le eventuali modalità di riconoscimento dell’apporto di know-how da parte dell’affiliato;
    f) le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
    g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.

Art. 4. – Obblighi dell’affiliante

  1. Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l’affiliante deve consegnare all’aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:
  2. a) principali dati relativi all’affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell’aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
  3. b) l’indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all’affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l’uso concreto del marchio;
    c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l’attività oggetto dell’affiliazione commerciale;
    d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell’affiliante;
    e) l’indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell’attività dell’affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
    f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell’affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla
  4. Negli allegati di cui alle lettere d), e)ed f) del comma 1 l’affiliante può limitarsi a fornire le informazioni relative alle attività svolte in Italia. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le informazioni che, in relazione a quanto previsto dalla predette lettere d), e) ed f), dovranno essere fornite dagli affilianti che in precedenza abbiano operato esclusivamente all’estero.

Art. 5. – Obblighi dell’affiliato

  1. L’affiliato non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell’affiliante, se non per causa di forza maggiore.
  2. L’affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell’attività oggetto dell’affiliazione commerciale.

Art. 6. – Obblighi precontrattuali di comportamento

  1. L’affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell’aspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, all’aspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi.
  2. L’affiliante deve motivare all’aspirante affiliato l’eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso richiesti.
  3. L’aspirante affiliato deve tenere in qualsiasi momento, nei confronti dell’affiliante, un comportamento improntato a lealtà, correttezza e buona fede e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo, all’affiliante ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, anche se non espressamente richiesti dall’affiliante.

Art. 7. – Conciliazione

  1. Per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale le parti possono convenire che, prima di adire l’autorità giudiziaria o ricorrere all’arbitrato, dovrà essere fatto un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l’affiliato. Al procedimento di conciliazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.

Art. 8. – Annullamento del contratto

  1. Se una parte ha fornito false informazioni, l’altra parte può chiedere l’annullamento del contratto ai sensi dell’articolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto.

Art. 9. – Norme transitorie e finali

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti di affiliazione commerciale in corso nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa.
  2. Gli accordi di affiliazione commerciale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge se non stipulati a norma dell’articolo 3, comma 1, devono essere formalizzati per iscritto secondo le disposizioni della presente legge entro un anno dalla predetta data. Entro lo stesso termine devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge i contratti anteriori stipulati per iscritto.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Regolamento recante norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale di cui all’articolo 4, comma 2, della Legge 6 maggio 2004, n. 129 decreto 2 settembre 2005, n. 204

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Vista la legge 6 maggio 2004, n. 129, recante “Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale”;

Visto l’articolo 4, comma 2, della citata legge n. 129 del 2004, il quale prevede che, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono definite le informazioni che devono essere fornite dagli affilianti che hanno operato esclusivamente all’estero;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l’articolo 17, comma 3;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella seduta dell’11 luglio 2005;

Viste la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2005 e la nota del 24 agosto con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il nulla osta, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

  1. Il presente regolamento si applica agli affilianti che, prima della data di sottoscrizione del contratto di affiliazione, hanno operato esclusivamente all’estero.
  2. L’ambito di applicazione del presente regolamento è limitato ai casi in cui, sulla base delle norme di diritto internazionale privato, il contratto è regolato dalla legge italiana.

Art. 2 – INFORMAZIONI

  1. Fermi restando gli obblighi stabiliti dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 4, comma 1, della legge 6 maggio 2004, n. 129, almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l’affiliante di cui all’articolo 1 deve consegnare all’aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato degli allegati di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 del presente 2 articolo.
    2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, l’affiliante è tenuto a fornire all’aspirante affiliato una lista numerica, comprensiva degli affiliati al momento operanti e dei punti vendita diretti, suddivisa per singoli Stati.
    3. Su richiesta dell’aspirante affiliato, l’affiliante è tenuto a fornire, altresì, una lista recante i dati relativi all’ubicazione ed alla reperibilità, di almeno venti affiliati operanti. Nel caso in cui il totale degli affiliati sia inferiore al predetto numero, l’affiliante è tenuto a fornire la lista completa.
    4. Le liste di cui ai commi 2 e 3 possono essere fornite anche in via informatica o pubblicate sul sito dell’affiliante.
    5. L’affiliante è tenuto a fornire l’indicazione della variazione, anno per anno e suddivisa per singoli Stati, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni solari o dalla data di inizio dell’attività qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni.
    6. L’affiliante è tenuto a fornire all’aspirante affiliato la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari, definiti nei tre anni solari antecedenti al termine di cui al comma 1, con sentenza passata in giudicato, nonché dei procedimenti arbitrali per i quali, nel medesimo periodo, si sia pervenuti al lodo definitivo.
    7. Degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, che devono riferirsi al sistema di affiliazione commerciale, devono essere indicate almeno le parti, l’organo giudicante, le domande e il dispositivo.

Art. 3 – DISPOSIZIONI FINALI

  1. L’affiliante, a richiesta dell’aspirante affiliato, è tenuto a fornire le informazioni concernenti il contratto e i relativi allegati in lingua italiana.
    2. L’aspirante affiliato deve utilizzare le informazioni di cui all’articolo 2 del presente decreto esclusivamente ai fini della valutazione dell’offerta di affiliazione.
    Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta  ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
    E’ fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 settembre 2005
Il Ministro: Scajola
Visto, il Guardasigilli: Castelli

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